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Come battere l’evasione fiscale e ridare credibilità al Paese

L’attività di contrasto all’evasione di massa si dovrebbe basare essenzialmente su azioni e strumenti preventivi di compliance, la cui introduzione, tra l’altro, comporterebbe una sensibile riduzione degli adempimenti fiscali a cui sono tenuti oggi i soggetti obbligati alle scritture contabili.

Evasione di massa – perché conviene evadere – In termini di costi/benefici per il piccolo imprenditore e il professionista, cioè per il potenziale evasore di massa, l’evasione è molto conveniente e poco rischiosa perché:

1. Il controllo è possibile, ma improbabile. L’Agenzia delle entrate ha effettuato nel 2016 n. 104.162 accertamenti sulle piccole imprese e sui professionisti (circa 5 milioni di partite iva attive), pari al 2% dei soggetti potenzialmente interessati.

2. L’accertamento più preoccupante per l’evasore, cioè quello assistito da indagini finanziarie, è del tutto improbabile, visto che nel 2016 ne sono stati effettuati solo 2.773 su circa 40 milioni di contribuenti; in concreto ha interessato poco meno di 1 contribuente ogni 15.000.

3. C’è sempre un condono dietro l’angolo, da ultimo la proroga della rottamazione delle cartelle esattoriali, della sanatoria delle liti pendenti e della voluntary disclosure sulle disponibilità occultate all’estero.

4. In caso di accertamento sintetico (basato o meno sul redditometro), quando cioè il maggior reddito viene quantificato in base al particolare tenore di vita tenuto dal contribuente, quest’ultimo paga per l’anno accertato molto meno di quello che avrebbe pagato se avesse esposto in dichiarazione il reddito occultato. Questo si verifica perché l’accertamento sinteticamente determinato non produce effetti ai fini IVA, IRAP e degli oneri contributivi.

5. in caso di verifica o altro controllo fiscale il contribuente può comunque accedere al ravvedimento operoso lungo prima che venga notificato l’avviso di accertamento, oppure può aderire alla proposta di accertamento o fare acquiescenza, godendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni, pagando poco più degli interessi di un finanziamento a breve, ma senza dover offrire garanzie.

6. il valore medio della maggiore imposta evasa non rientra nei parametri del reato di infedele dichiarazione e quindi l’evasione non viene sanzionata penalmente.

Come battere l’evasione di massa – Sul piano operativo l’attività di contrasto all’evasione si dovrebbe basare essenzialmente su azioni e strumenti e preventivi di compliance, la cui introduzione, tra l’altro, comporterebbe una sensibile riduzione degli adempimenti fiscali a cui sono tenuti oggi i soggetti obbligati alle scritture contabili. Ne citiamo i principali, alcuni dei quali sono già presenti, ma la cui attuale disciplina, ne limita fortemente la potenzialità antievasiva:

1- Emissione e Trasmissione telematica obbligatoria delle fatture in formato elettronico – L’adozione generalizzata e senza deroghe della fattura elettronica semplifica gli adempimenti dei contribuenti e sul piano antievasivo è l’evoluzione dell’elenco clienti e fornitori. Vengono così meno una serie di obblighi quali la tenuta del registro degli acquisti (che può essere generato automaticamente sulla base delle fatture emesse dai fornitori e confermate dal ricevente), lo spesometro, cioè l’attuale obbligo di comunicazione dei contenuti delle fatture, e altri adempimenti previsti dalla normativa.

2- Trasmissione telematica dei corrispettivi da parte di tutti gli esercenti le attività di commercio al minuto e di prestazioni di servizi al consumatore finale – La trasmissione telematica dei corrispettivi in tempo reale consente al sistema di individuare prontamente i comportamenti palesemente scorretti rilevando il momento in cui si verifica l’operazione di vendita.

3- Pagamenti tracciati obbligatori (bonifici, POS, carte di credito, altri pagamenti elettronici), in particolare nei rapporti tra soggetti IVA e per tutti i pagamenti riguardanti le spese che danno luogo a deduzione o detrazione, limitando l’uso del contante. Per i professionisti e gli altri lavoratori autonomi oltre all’obbligo dei pagamenti tracciati anche quello di tenere conti correnti esclusivi per l’attività professionale, come è previsto per le imprese.

4- Applicazione di ritenute d’acconto anche di contenuto ammontare (4-5%), su tutte le operazioni commerciali, a cura delle banche o degli intermediari che gestiscono i pagamenti. Questo sistema, cioè il pagamento con ritenuta d’acconto, è attualmente previsto soltanto nel caso di forniture a favore di contribuenti che intendono godere delle detrazioni fiscali legate ai lavori di ristrutturazione edilizia.

5- Potenziamento indagini bancarie – superare la complessità attuale – Assicurare la possibilità per i controllori di accedere in modo rapido ai dati di sintesi dei conti bancari dei contribuenti, in particolare ai saldi e ai movimenti complessivi. In altre realtà (esempio Stati Uniti), dove questo è possibile, produce ottimi risultati in termini di adesione spontanea. In Italia per l’utilizzo dei dati bancari in sede di controllo è attualmente necessario esperire una lunga e farraginosa procedura, che di fatto ne mina fortemente l’impiego.

6- Recuperare l’efficacia deterrente delle sanzioni tributarie mediante una forte riduzione dei benefici sanzionatori previsti in caso di adesione, acquiescenza, mediazione, conciliazione e ravvedimento operoso.

7- Consolidamento pluriennale dei risultati dei controlli effettuati nei confronti di categorie che operano verso il consumatore finale e che presentano maggiore propensione all’evasione, prevedendo la possibilità di presumere anche nel biennio successivo a quello del controllo risultati economici analoghi salva la possibilità per il contribuente di provare che sono mutate le condizioni di mercato.

8- Divieto di condoni e sanatorie – introdurre a livello costituzionale il divieto di sanatorie fiscali, salvo che in situazioni particolari, prevedendo che la relativa legge dovrà essere approvata con maggioranza assoluta da entrambi i rami del Parlamento. O, quanto meno, inserire il divieto di sanatorie nell’ambito dei principi generali dello Statuto dei contribuente.

9- Proroga dei termini di accertamento in caso di fattispecie penalmente rilevante segnalata all’ufficio finanziario dalla Guardia di Finanza su autorizzazione del PM.

10- Chiusura degli esercizi in caso di mancato rilascio ricevute e scontrini fiscali. Occorre ripristinare la formulazione precedente della norma che prevedeva la chiusura temporanea dell’esercizio commerciale dopo tre scontrini non emessi, anche nella stessa giornata (oggi la sanzione scatta in caso di 4 violazioni avvenute in giorni diversi, in concreto quasi mai). Con la pubblicazione mediante Internet o altro mezzo dei motivi del provvedimento di chiusura coattiva, cioè che il titolare del negozio è un evasore fiscale.

11- Garantire all’Agenzia delle Entrate, attualmente in profonda crisi a causa della mancanza di oltre il 70% dei suoi dirigenti (1), dovuta alla protratta inerzia del Governo nella legislatura appena conclusa, una reale autonomia e indipendenza dal potere politico e dalla burocrazia ministeriale, assicurando, nell’immediato, le risorse di uomini (in termini di profili dirigenziali in particolare) e di mezzi necessari per renderla efficiente ed efficace, all’altezza delle migliori esperienze europee e del Nord America.

12- Promuovere la cultura della legalità fiscale e favorire un cambiamento radicale nel rapporto fisco–cittadino, che faccia sentire il cittadino come primo interessato alla lotta all’evasione fiscale (cittadino come wistleblower fiscale).
1 a seguito della sentenza C.C. n. 37 del 2015 che ha dichiarato illegittimi gli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari di terza area.

Conclusione – Pianificare e portare avanti un serio programma di governo che metta al centro il contrasto all’evasione fiscale, oltre a garantire un maggior gettito annuale di non meno di 50 miliardi l’anno, ridarebbe credibilità al Paese in ambito UE e internazionale, con evidenti benefici in termini di maggiori investimenti stranieri in Italia, riduzione dello spread e miglioramento del rating.

(1) A seguito della sentenza C.C. n. 37 del 2015 che ha dichiarato illegittimi gli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari di terza area


(2-Fine)

I due articoli pubblicati (il primo il 23 gennaio 2018) sono apparsi anche su www.fiscoequo.it

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